STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

LIBERI DALLA PLASTICA Aps

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede

È costituita l’associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del terzo settore (ETS) “Liberi dalla plastica A.P.S.”, di seguito denominata Associazione, con sede nel comune di Lissone, Piazza Giorgio La Pira, 24.

L’Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria se avviene all’interno dello stesso Comune.

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Caratteri dell'associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; alla Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell'adolescente approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 Finalità

L'associazione a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione si prefigge di attuare e promuovere campagne ed eventi di sensibilizzazione a favore della difesa dell'ambiente, in particolare processi volti a una riduzione consapevole e razionale del consumo della plastica, per prevenire e contrastare l'inquinamento dell'ambiente e l'alterazione degli ecosistemi.

Art. 4 Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende produrre e diffondere materiale informativo e documentario a tematica ambientale attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione.

Avvalersi di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Stabilire qualunque attività utile al raggiungimento dei fini sociali utilizzando ogni volta gli strumenti tecnici ritenuti più idonei.

L'Associazione, pertanto, si rivolge a tutti i professionisti e ai semplici cittadini che, nei modi e nelle occasioni più diverse, agiscono (da) una responsabilità educativa.

Inoltre l'Associazione può:

  • Realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
  • Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • Compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili.
  • Esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (art. 6 codice del terzo settore).

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 5 Gli associati

All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

  • Soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
  • Soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.

L'associazione ha un approccio inclusivo, volto a impedire qualsiasi discriminazione di genere, etica, politica o religiosa, sia al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, nè tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

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Art. 6 Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

  • Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
  • Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

 I soci sono tenuti:

  • All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • Al pagamento nei termini della quota associativa.
    La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente statuto, e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato e comunicato agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
  2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa;
  3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, a eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che all'atto della stesura di questo statuto è stabilità di importo pari a 80,00 € euro annuali, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8 Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Un volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle pèrsone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In  ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • L'assemblea dei soci;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio direttivo.

Art. 10 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell' Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, al Vicepresidente o dal consiglie re più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima sia in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 9 Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

  • le modifiche  allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • la trasformazione , la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) persone, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

  • attua tutte le deliberazioni dell' Assemblea;
  • redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
  • delibera sullo domande di nuove adesioni;
  • sottopone all'assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  • sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  • ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
  • istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
  • compie tutti gli atti di ordinaria amministrazone che non spettano all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 14 Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di numero 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovevano essere tenuti a cura del consiglio direttivo.

Art. 17 Bilancio

L' anno sociale e finanziario ha ini zio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'app rovazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 16 Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionsimo di promozione sociale.

I  contributi  degli aderenti  sono  costituiti  dalle  quote  associative  annuali e  da  eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 18 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell" organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 20 Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto il Foro competente è esclusivamente quello di Monza.

Art. 21 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

 

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